1. É vietato in qualsiasi modo l'offesa dell'integrità fisica della persona. Qualunque atto, che miri a ledere l'incolumità personale prevede l'arresto per sette giorni più un eventuale pena pecuniaria.
2. É assolutamente vietato l'omicidio e qualsiasi atto che miri a privare qualsiasi individuo della sua vita. Chiunque pratichi, tenti o mediti omicidio, incappa in almeno 15 giorni di prigione con un'eventuale pena pecuniaria in base all'efferatezza dell'atto.
2.1 Per gli omicidi plurimi non viene ammessa alcun tipo di deroga, la pena minima prevista è di 20 giorni, con eventuale pena pecuniaria, fino ad un massimo di 31 giorni con eventuale pena pecuniaria.
3. Il cittadino è libero di svolgere qualsiasi attività lecita, libero di ottenere domicilio, libera circolazione, possibilità di riunione, assemblea, libertà religiosa, libertà di iniziativa economica, libertà di parola e di stampa. L'ordine pubblico è mantenuto dai funzionari esecutivi dipendenti dal governo ai quali è concesso l'uso della forza per estinguere o rimuovere situazioni che mirano a causare disordini tra i concittadini.
3.1 Svolgere un'attività illecita (traffico di stupefacenti, traffico illegale d'armi, prostituzione, adescamento, ecc.), appropriarsi indebitamente di domicilio, circolare nelle zone non adibite al traffico cittadino, riunirsi in assemblee a scopo mafioso o a delinquere, utilizzare la libertà di stampa per scopi illeciti, prevede una pena di reclusione che varia dai 7 ai 15 giorni con relativa e possibile pena pecuniaria.
3.2 Ogni agente di polizia è obbligato a mantenere l'ordine pubblico, anche e soprattutto con l'uso della forza, consentito dall'esecutivo. Si può procedere alle limitazioni di libertà di un sospettato senza alcuna prova o giustificazione o mandato per un massimo di 24 h. Successivamente il sospettato dovrà essere rilasciato e per un'altra eventuale limitazione di libertà saranno necessarie prove a suo discapito.
Una volta che la colpa del sospettato è stata provata, si può procedere agli arresti, in base al reato da lui commesso.
Prove indiziarie : Trattenuta massima : 24 h
Prove di colpa presunta : Trattenuta massima : 72 h
Prove Incriminatorie : Trattenuta massima : 120 h
3.3 É vietato l'oltraggio a pubblico ufficiale, la resistenza agli arresti e alle limitazioni di libertà, la resistenza alle azioni per le quali è stato ottenuto un mandato. Gli agenti di polizia possono ledere l'incolumità fisica dei possibili sospettati di reato o crimine, proporzionalmente alle reazioni dei latitanti. In caso di estrema pericolosità di quest'ultimo, gli agenti di polizia sono autorizzati ad utilizzare qualsiasi mezzo per fermare tali criminali. Inoltre, alla polizia, è concesso utilizzare qualsiasi mezzo per le loro indagini.
3.4 É vietato introdursi in domicilio altrui senza un mandato d'autorizzazione, riconosciuto solo alle forze di polizia. Chiunque si introduca in domicilio altrui senza il consenso del proprietario, rischia una pena dai 5 ai 10 giorni, con possibile multa pecuniaria. Si hanno due tipi di mandato :
Mandato di Perquisizione : Necessario per potersi introdurre senza alcun problema in domicilio altrui e cercare qualsiasi tipo di prova sia utile all'indagine per provare o l'innocenza o la colpevolezza del sospettato.
Mandato d'arresto : Necessario per poter procedere all'incarcerazione del colpevole. Si ottiene, quando ci sono prove che dimostrano l'effettiva colpevolezza del sospettato.
4. Alla singola persona sono riconosciuti tutti i diritti naturali : Diritto alla vita, diritto al nome, diritto alla libertà personale, diritto all'incolumità personale, diritto al lavoro, diritto all'assistenza sanitaria, diritto alla sicurezza e all'ordine pubblico, diritto all'onore e al prestigio della persona, diritto all'immagine. Tutti questi diritti devono essere garantiti dalla Pubblica Amministrazione tramite i suoi organi, nel caso uno di questi si dimostri inadempiente, lo Stato interverrà senza alcuna esitazione.
5. É vietato farsi giustizia da sé in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo. L'unico mezzo di auto tutela consentito è la legittima difesa, utilizzabile con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, nel caso non sia possibile ricorrere alla forza pubblica. E' da ricordare che la legittima difesa deve essere proporzionata all'offesa, qualunque abuso sarà punito.
6. É consentito l'uso legittimo delle armi per la difesa personale. Le armi tuttavia dovranno essere trasportate in giro munite di sicura e trasportate nelle apposite fondine o custodie di sicurezza. Per le armi sprovviste di sicura, è necessario separare l'arma dai proiettili. Chiunque non rispetterà tale norma, potrà incappare in una pena pecuniaria o reclusione fino ad un massimo di 72 ore.
7. Non è punibile chi ha commesso un reato per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
8. Per i reati commessi dagli infermi mentali, prima di scontare la pena, è previsto un internamento da parte del corpo medico (internamento a discrezione di questi ultimi) per la riabilitazione del soggetto. Successivamente, si procederà con il mandato d'arresto, senza eccezione esclusa.
9. É vietato assolutamente il traffico di sostanze stupefacenti, vendere prodotti pericolosi per l'incolumità personale, trafficare illegalmente oggetti. Tali azioni provvederanno una pena pecuniaria oltre che a minimo 10 giorni di carcere.
10. La legge non ammette eccezioni per chi compie un reato, che abbia un particolare prestigio sociale, che sia minore d'età, infermo mentalmente o malato terminale. Unica deroga è concessa ai diversamente abili, i quali al posto di scontare un periodo di pena, dovranno essere consegnati al centro medico che provvederà alla loro riabilitazione.
11. Per latitanti particolarmente pericolosi, infermi mentali, aventi disturbi psichici, dopo la riabilitazione medica e la scarcerazione, in base ai risultati ottenuti, è possibile assegnare un agente addetto alla sorveglianza del reo per un periodo limitato.
12. É possibile prevedere come pena accessoria per reati molto gravi, la condanna ai lavori forzati. Il latitante sarà costretto a svolgere, per un periodo determinato, lavori di utilità pubblica non retribuiti.
13. É possibile scagionare eventuali colpevoli prima del periodo previsto di pena per:
Colpevolezza infondata : Durante il corso delle indagini le prove fanno emergere l'innocenza di un presunto colpevole, portando le indagini su un altro individuo.
Patteggiamento : In caso di rivelazione di informazioni riguardo a complicità nelle concursioni in, reati maggiori e attività illecite, è possibile (ma non previsto) abbreviare la pena.
14. Qualsiasi reato di sequestro di persona e rapimento saranno fermati con tutti i mezzi possibili. I colpevoli potranno subire una pena pecuniaria ed una reclusione dai 15 ai 20 giorni.
15. Qualunque attività religiosa contraria al buon costume (sette sataniche, culti e società segrete) devono essere fermate con qualsiasi mezzo. I partecipanti a tali attività , rischiano una pena pecuniaria ed la reclusione dai 10 ai 15 giorni.
16. Qualunque attentato di terrorismo o rivolto contro lo Stato, rivelazione di Segreti di Stato, prevede il massimo della pena.
17. Qualunque ostruzione alle indagini di polizia, intralcio alla giustizia e attività simili, prevede una possibile pena pecuniaria e la reclusione fino a cinque giorni.
18. Qualunque attività di istigazione al suicidio o istigazione a delinquere dovrà essere punita con una reclusione che varia dai 10 ai 15 giorni, per i reati più gravi si può incappare nel massimo della pena.
19. Qualunque atto che preveda la falsificazione della moneta di Stato, la truffa in attività economica in generale, il gioco d'azzardo, qualsiasi attività di corruzione, è punibile con una pena che varia dai sette ai quindici giorni di reclusione in base alla gravità del reato.
20. Sono vietati : Atti osceni in luogo pubblico, offese al pudore e all'onore sessuale, pubblicazioni e spettacoli osceni. La pena prevista per questi reati varia dai cinque ai dieci giorni.
21. É vietato appropriarsi indebitamente di oggetti di proprietà privata altrui. Qualunque attività del genere verrà catalogata come furto o rapina. La pena prevista per tali reati varia dai sette ai quindici giorni in base alla gravità del fatto commesso.
22. É vietato il danneggiamento di : Edifici Pubblici, sistemi informatici o telematici di utilità pubblica. La pena prevista per questi reati varia dai cinque ai sette giorni, allegata ad una multa pecuniaria.